CCI: rinvio dell’entrata in vigore e composizione negoziata della crisi

CCI: rinvio dell’entrata in vigore e composizione negoziata della crisi

Il Codice di crisi d’impresa e dell’insolvenza, con il D.L. n. 118 risalente al 24 agosto 2021, ha visto un nuovo differimento della sua entrata in vigore che dalla data del 1° settembre 2021 è stato ulteriormente rinviato, stavolta al 16 maggio 2022, eccezion fatta per le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (disposizioni presenti nel Titolo II della parte I del CCI) la cui entrata in vigore è slittata direttamente al 2024.

Il legislatore, tramite l’introduzione di nuove misure a supporto delle imprese, ha dimostrato di ritenere indispensabile rinnovare tale supporto affinché possano superare o quantomeno tentare di contenere il più possibile gli effetti negativi emersi in conseguenza dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. Sono state introdotte misure urgenti di prevenzione della crisi d’impresa e, al fine di incentivare le imprese a percorrere la strada della ristrutturazione o del risanamento aziendale, si è agevolato altresì l’accesso alle procedure alternative rispetto al fallimento con un intervento normativo sugli istituti di soluzione concordata della crisi. Non solo, dunque, un differimento dell’entrata in vigore del D.lgs. 12 gennaio 2019 n.14, ma anche l’introduzione della procedura negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

L’assunto di base, che aveva mosso anche nel 2019 l’azione riformatrice che portò al Nuovo Codice di Crisi d’impresa, è che la cessazione dell’impresa arrechi un danno troppo ingente sia al debitore sia ai creditori sia all’equilibrio dei mercati e, perciò, l’esigenza di rendere fattive le misure che prevengano e diano gli strumenti per affrontare eventuali campanelli di allarme che preannunciano la crisi, si è dovuta in questi ultimi mesi contemperare con la situazione di contingente crisi post-pandemica. L’emergenza sanitaria ha portato, difatti, a una situazione economica di crisi senza precedenti e soprattutto a un contesto molto plastico, in continua evoluzione e difficilmente prevedibile, fino a minare l’esistenza operativa delle imprese. In seno a questa contingenza va a inserirsi quella che doveva essere la data di entrata in vigore del Codice e proprio per questo si è pensato al suo differimento e si è proceduto, sinteticamente, a mettere in atto i seguenti provvedimenti:

  • introduzione e regolamento dell’istituto della composizione negoziata della crisi, al quale si accederà tramite una piattaforma dedicata (di portata nazionale) che garantirà all’imprenditore di essere sostenuto da un esperto indipendente che possa affiancarlo nelle trattative con i creditori. Il D.L. disciplina anche il caso in cui non si riesca a giungere a un accomodamento idoneo a superare la crisi, tutelando l’imprenditore che potrà presentare una proposta semplificata di concordato per la liquidazione del patrimonio;
  • modifiche mirate ad alcuni articoli della Legge Fallimentare che portano all’anticipazione dell’entrata in vigore di specifici articoli previsti del Nuovo CCI in merito ad alcuni strumenti di composizione negoziale;
  • aumento del personale della magistratura ordinaria (nella misura di 20 unità in organico) per rendere attuativa la normativa europea che prevede, relativamente alla Procura Europea, la presenza di 20 magistrati che possano svolgere le funzioni di procuratore delegato europeo (non privando, in questo modo, le procure della Repubblica di risorse interne);
  • introduzione di misure che facilitino e rendano più snello il procedimento per ricevere gli indennizzi di equa riparazione una volta che ci si trovi nel caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo (tali misure fanno ricorso alla necessaria digitalizzazione delle procedure);
  • introduzione della disciplina derogatoria per l’anno 2021 circa l’assegnazione delle somme inerenti al Fondo Unico Giustizia.

 

In particolare, mi vorrei soffermare sul primo punto di questa lista, ossia l’introduzione dell’istituto della composizione negoziata di crisi.

Con esso si è cercato di dare una risposta concreta a tutte quelle aziende che, accorgendosi di un’imminente situazione di crisi, potranno usufruire di un primo strumento per poter provare immediatamente ad affrontarla. Non ci troviamo di fronte a una vera e propria procedura concorsuale, in quanto la negoziazione si dovrà svolgere al cospetto di un organismo indipendente, che è stato concepito come una sorta di esperto il quale viene nominato in una fase precedente a quella della nomina di un Commissario e, dunque, non giurisdizionale. Si tratta di uno strumento informale e negoziale (a cui l’azienda può accedere soltanto quando la crisi non sia ancora sopraggiunta o risulti comunque ragionevolmente risanabile) e che ha il preminente compito di evitare la crisi dell’azienda, impedendo che si arrivi alla liquidazione.

Così prescrive la norma (art.2): “L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 3, commi 6, 7 e 8 2. L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa”.

Confrontando quanto esposto con quanto previsto nel Codice della crisi d’impresa, si nota come il legislatore abbia voluto tracciare un percorso più delineato, meno oneroso e dunque maggiormente in linea con la contingenza odierna, tale per cui lo scopo primario resta quello di agevolare il risanamento delle imprese che, nonostante la situazione di squilibrio patrimoniale molto vicino alla crisi e all’insolvenza, si trovino ancora nella possibilità di risanare la situazione e restare nel mercato. Anche l’assenza di requisiti dimensionali (sono ammesse a questo istituto anche le società agricole) e la natura di riservatezza delle trattative di risanamento dimostrano rispettivamente come tale istituto voglia a tutti gli effetti essere uno strumento utilizzabile da qualsiasi tipo di realtà aziendale e volto alla ricerca di una risoluzione per l’azienda in crisi.

L’unico rischio potrebbe essere un abuso del suo ricorso da parte delle aziende allo scopo di evitare di dover procedere tramite una vera e propria procedura concorsuale. A partire dal 15 novembre 2021 (data in cui sarà operativa la piattaforma unica nazionale preposta alla composizione negoziata) potremo studiare il fenomeno e analizzare l’accoglimento e l’uso che faranno le aziende di questo nuovo strumento.

Avv. Nicola Bruno